Art. 22.
(Costituzione in giudizio del ricorrente).

      1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deposita, con la relativa nota, nella segreteria del tribunale tributario adito o trasmette con la relativa nota di deposito a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso, con la certificazione della procura se esistente, consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o soltanto della ricevuta di spedizione

 

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per raccomandata a mezzo del servizio postale. L'eventuale inversione dello schema procedimentale di cui al presente comma integra un'ipotesi di mera irregolarità formale e non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
      2. L'inammissibilità del ricorso, nei casi tassativamente previsti dalla legge, è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo 23.
      3. In caso di consegna o spedizione a mezzo del servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria non è conforme sostanzialmente a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma 2.
      4. Unitamente al ricorso e ai documenti previsti dal comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, e i documenti che produce, in originale o fotocopia.
      5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui al presente articolo.
      6. La mancanza della nota di deposito, o la sua irregolare o incompleta compilazione, non determina l'inammissibilità del ricorso, in quanto la segreteria deve sempre ricevere lo stesso e tutti gli altri atti processuali.